Sindrome di Down: danno da perdita di chance se il medico non prescrive l’amniocentesi

Il caso di cronaca risale a qualche tempo fa: una donna cita in giudizio il proprio ginecologo per ottenere il risarcimento del danno per la nascita di un figlio con sindrome di Down. L’effetto sorpresa sulle condizioni del bimbo sarebbe stato infatti, secondo la ricorrente, la causa di un danno psico-fisico sfociato poi in una nevrosi ansiosa depressiva.

 

Durante la gravidanza, in realtà, i medici dell’ospedale le avevano consigliato di sottoporsi a un’amniocentesi, ma lei si era opposta, facendo affidamento sull’operato del suo medico di fiducia che, nei mesi precedenti, l’aveva rassicurata sulle buone condizioni di salute del feto.

 

Il Tribunale e la Corte d’Appello di Catania si erano pronunciati sul merito e avevano rigettato la domanda, ritenendo sufficiente, per escludere la responsabilità del ginecologo, il rifiuto della donna di sottoporsi all’amniocentesi in ospedale.

 

Ora però arriva la pronuncia della Corte di Cassazione che annulla la sentenza di secondo grado e rimette tutto in discussione. I giudici della Suprema Corte infatti non condividono questa prospettiva: «Le rassicurazioni del ginecologo avevano sicuramente influenzato la scelta della donna di non sottoporsi agli ulteriori controlli e la cattiva esecuzione della prestazione da parte del ginecologo le aveva precluso la possibilità di conoscere lo stato del feto fin dal momento in cui si era rivolta al medesimo».

 

Per approfondimenti:

Cassazione civile, sez. III, sentenza 10 gennaio 2017, n. 243