Lettera aperta ai parlamentari italiani

 

QUESTE LE PROPOSTE DI EMENDAMENTO CONCORDATE A LIVELLO NAZIONALE TRA LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE.

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (GU n.156 del 6-7-2012 – Suppl. Ordinario n. 141 )

EMENDAMENTO all’articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

comma 6: abrogato comma 7: abrogato comma 8: abrogato

IN SUBORDINE SE NON ACCOLTO QUANTO SOPRA

EMENDAMENTO Al comma 6 dell’articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

Testo attuale:

A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile,che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica.

Al termine del testo è aggiunta la seguente frase:

“Sono altresì escluse le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000 n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381.”

EMENDAMENTO Al comma 7 dell’articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

Testo attuale:

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell’articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.Al termine del testo è aggiunta la seguente frase:

“Non si considerano distorsive della concorrenza e del mercato le acquisizioni di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell’art. 30, legge 12 dicembre 2000 n. 383, dell’art. 7 legge 11 agosto 1991 n. 266, dell’art. 5 legge 8 novembre 1991 n. 381. Non si considerano parimenti distorsive della concorrenza e del mercato le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49 e relativi regolamenti di attuazione.

EMENDAMENTO Al comma 8 dell’articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

Testo attuale:

A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico,nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.

Al termine del testo è aggiunta la seguente frase:

“Sono altresì fatti salvi gli affidamenti diretti (in sub ordine: pari o inferiori a 200.000 euro) a favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000 n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381”

EMENDAMENTO All’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

Testo attuale:

A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano.

Al termine del testo è aggiunta la seguente frase:

“La presente disposizione non si applica agli Osservatori Nazionali di cui alle leggi 7 dicembre 2000 n. 383, e 11 agosto 1991, n. 266, i quali continueranno ad operare senza oneri a carico della finanza pubblica”.